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Avvocato per impugnazione
licenziamenti illegittimi

Il Dipartimento di Diritto del Lavoro dello Studio Legale COVA si occupa di impugnazione di licenziamenti.

La legge stabilisce termini certi e stringenti per l'impugnazione di tutti i tipi di licenziamento..

Il primo termine è quello di 60 giorni dalla ricezione o notifica della lettera di licenziamento e riguarda la necessaria impugnazione stragiudiziale; il secondo termine (modificato dalla Legge Fornero) è quello di ulteriori 180 giorni per depositare il ricorso giudiziale contro l'atto di licenziamento. Ma attenzione: 180 giorni (circa 6 mesi) a far data non dal termine ultimo per inoltrare l'impugnativa stragiudiziale, bensì dal giorno in cui questa è stata effettivamente presentata.

Sono diverse le motivazioni poste alle base di un licenziamento e a ciascun "tipo" di licenziamento può corrispondere una tutela del lavoratore in parte diversa.

La legge italiana riconosce validità alle tipologie di licenziamento: per giusta causa; per giustificato motivo soggettivo; economico; collettivo.

Sono invece nulli i provvedimenti di destituzione dal servizio mossi da motivazioni di natura discriminatoria – per ragioni di età, sesso, lingua, razza, orientamento sessuale, convinzioni personali e religiose, opinioni politiche, appartenenza a un partito o sindacato, adesione ad uno o più scioperi – ed è altresì impugnabile il licenziamento intimato a voce (la forma scritta è un requisito indispensabile per ogni provvedimento di licenziamento) o non notificato tramite raccomandata A/R o mediante consegna a mano alla presenza di testimoni.

Quanto al trattamento riservato al lavoratore che vinca una causa contro il provvedimento di licenziamento, il Jobs Act ha inciso soprattutto sulla possibilità di reintegro sul posto di lavoro prevista dallo "storico" art. 18 della Legge 300/'70 (c.d. Statuto dei Lavoratori). Tale forma di tutela è venuta meno per tutti gli assunti dal 7 marzo 2015 con contratto a tempo indeterminato e per coloro che da questa data hanno visto trasformato il proprio contratto di apprendistato o di lavoro a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato, i quali abbiano subìto un licenziamento economico, collettivo o formalmente viziato (ex. per mancanza della motivazione nella lettera di licenziamento).

L'art. 18 resta invece valido per le vecchie assunzioni, e il reintegro è comunque confermato in tutte le ipotesi di licenziamenti discriminatori, intimati in forma orale o disciplinari nulli (per insussistenza del fatto contestato). Negli altri casi, dunque, è previsto il pagamento da parte del datore di lavoro di un'indennità crescente commisurata all'anzianità di lavoro.

La legge, tuttavia, non preclude la possibilità per i singoli lavoratori dipendenti di ottenere dal proprio datore un trattamento di maggior favore in deroga alla disciplina comune.

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