Recupero crediti


Il recupero dei crediti è un’esigenza indispensabile di qualsiasi attività imprenditoriale – piccola, media o grande che sia – per almeno un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, per l’ovvia incidenza negativa degli insoluti sull’andamento dell’attività economica. In secondo luogo, per ragioni attinenti alla chiarezza, correttezza e veridicità con cui debbono essere rappresentati la situazione finanziaria del creditore ed il risultato economico di ogni esercizio. Programmare ed attuare il recupero dei crediti inesatti fa, dunque, necessariamente parte di ogni attività di impresa.

Quand'anche non (integralmente) satisfattoria, poi, l’azione finalizzata al recupero dei crediti si rivela altamente proficua in relazione al beneficio fiscale che all'impresa deriva dall'accertamento dell’inesigibilità del credito. In particolare, la perdita su crediti può essere dedotta ai fini delle imposte dirette nel momento in cui essa risulta da «elementi certi e precisi», ad esempio quando si conclude una esecuzione forzata con esito negativo oppure quando si apre una procedura concorsuale a carico del debitore (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ecc.). In caso di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose è altresì possibile emettere la cd. «nota di variazione» e recuperare l’IVA già versata in relazione ad operazioni per le quali sia stata emessa fattura.

Ciò significa che l’attività di recupero giudiziale dei crediti è imprescindibile al fine di:
– assicurare che la contabilità dell’impresa sia regolare, corretta e veritiera;
– dedurre la perdita su crediti inesigibili, conseguendone un risparmio fiscale in tema di imposte dirette;

recuperare l’IVA versata sull'operazione fonte del credito.

Difficilmente tale risultato può conseguirsi in maniera differente dall'attivazione della procedura giudiziale di recupero. Assai rischiosa si rivela, in particolare, la pur diffusa prassi del ricorso alla cessione pro soluto dei crediti, poiché l’Amministrazione Finanziaria può in qualunque momento disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di cessione dei crediti poste in essere senza valide ragioni economiche, allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d’imposta, specie allorquando la cessione avvenga a prezzo notevolmente inferiore al loro valore.

L’azione di recupero crediti mira ad ottenere il massimo vantaggio per il Cliente, recuperando il credito nella sua interezza, oltre alle spese legali ed agli interessi di mora. A tal proposito, va ricordato che, in tema di transazioni commerciali intercorse tra imprese ovvero tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, il debitore deve corrispondere al creditore un tasso di interesse particolarmente elevato (corrispondente al saggio del principale strumento di rifinanziamento della BCE maggiorato di otto punti percentuali) e deve rimborsare i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, salva la prova del maggior danno.

La procedura ordinaria di recupero del credito contempla una diffida formale scritta, cui segue – in caso di mancato rispetto del termine assegnato al debitore (generalmente di 15 giorni) – il ricorso per decreto ingiuntivo sulla base della documentazione contabile del creditore. Decorsi 40 giorni dalla notifica, in mancanza di opposizione, il decreto passa in giudicato e diviene esecutivo, costituendo valido titolo per iniziare l’esecuzione forzata, che viene preannunciata dall’atto di precetto e si promuove con il pignoramento.

La varietà dei casi prospettabili non consente, ad ogni modo, una aprioristica determinazione delle attività necessarie al recupero, le quali possono diversificarsi dalla procedura ordinaria, specie allorquando il credito sia oggetto di contestazione oppure il debitore sia soggetto a procedure concorsuali. Talvolta può verificarsi, inoltre, una semplificazione delle prestazioni; laddove, ad esempio, il creditore sia in possesso di titoli di credito insoluti emessi dal debitore, essi potranno fondare una esecuzione immediata, senza necessità di chiedere l’emissione del decreto ingiuntivo.

Al fine di sfruttare ogni potenzialità di recupero del credito, soprattutto se di entità non esigua, la fase di esecuzione può essere preceduta – su intesa col Cliente – dalla consultazione di banche dati pubbliche e private, preferibilmente utilizzando lo strumento di cui all'art. 492 bic cpc, che ha introdotto la possibilità di ricercare i beni da pignorare con modalità telematiche.
Se necessario, si valuterà anche l’opportunità dell’affidamento di incarico ad agenzie investigative di fiducia, al fine di reperire informazioni utili, quali l’effettivo indirizzo del debitore, l’attività lavorativa ed il reddito, l’esistenza di rapporti di credito con istituti bancari od altri soggetti, la localizzazione di autoveicoli o immobili aggredibili, ecc.

Ogni attività viene svolta in stretta sinergia con l’eventuale credit manager interno all’azienda del Cliente, che viene costantemente ragguagliato nel corso di briefings dedicati all’analisi degli sviluppi della complessiva situazione creditoria ed attraverso la trasmissione di aggiornati reports periodici.

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