Assegno di mantenimento e assegno alimentare

Spesso e volentieri, nel linguaggio comune, si è soliti parlare indistintamente di “alimenti” e di “mantenimento”; questi due concetti sono, però, diversi da un punto di vista giuridico.

Il diritto al mantenimento viene riconosciuto a favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri ( considerato quindi coniuge più debole ) e purché la separazione non sia a lui addebitabile. In questi casi, il giudice può stabilire che l’altro coniuge corrisponda un assegno di mantenimento, fermo restando il diritto del beneficiario di potervi rinunciare. Valutate le circostanze caso per caso, tale assegno, sino a poco tempo fa, doveva garantire a chi lo riceveva di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi nell’effettiva condizione economica di poterlo versare. Si tenga comunque presente che il provvedimento con cui il giudice dispone la corresponsione dell’assegno di mantenimento può essere modificato o revocato nel caso in cui intervengano giustificati motivi o fatti nuovi. È l’ipotesi in cui il coniuge tenuto al versamento di tale assegno provi al giudice il peggioramento delle proprie condizioni economiche o il miglioramento di quelle dell’altro.

Negli ultimi temi si sta imponendo un altro concetto.

Il parametro di riferimento per l’accertamento della sussistenza dei presupposti per la concessione dell’assegno, infatti,  dovrà, secondo il recente insegnamento della Corte, essere non il tenore di vita matrimoniale, ma l’indipendenza economica del richiedente.

Parametro, ad avviso della Corte, in tutto e per tutto analogo a quello cui l’art. 337septies fa riferimento per l’individuazione del diritto del figlio maggiorenne alla prestazione di un assegno periodico, fattispecie con la quale l’art. 5 comma 6° L.div. condividerebbe il principio informatore, ossia il principio dell’autoresponsabilità economica.

Nella fase dell’accertamento dell’an debeatur, dunque, dovrà essere accertato il ricorrere del presupposto dell’inadeguatezza dei mezzi propri e dell’impossibilità di procurarseli con esclusivo riferimento alla persona singola del richiedente, all’autosufficienza e all’indipendenza economica dello stesso, senza nessuna valutazione comparativa delle situazioni personali e patrimoniali degli ex-coniugi.

Gli indici di indipendenza economica, in presenza dei quali l’assegno dovrà essere negato, sono elencati dalla Corte ed individuati nel:

1. possesso di redditi di qualsiasi specie;

2. possesso di redditi patrimoniali mobiliari e immobiliari;

3.capacità e possibilità effettive di lavoro personale;

4. stabile disponibilità di una casa di abitazione,

Il coniuge a cui è addebitata la separazione non ha diritto al mantenimento.

Egli potrà, tuttavia, avere diritto agli alimenti nel caso in cui versi in stato di bisogno e nel caso in cui non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, non avendo proprie risorse patrimoniali né capacità di lavoro. A differenza del mantenimento quindi, l’assegno alimentare corrisponde ad una somma sufficiente a permettere la sussistenza della persona, essendo limitato al necessario per la vita (necessità di vitto, all’abitazione, vestiario, cure sanitarie ecc).

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