Danno parentale al congiunto non convivente. Cass 3 Sez. Ord. 05.11.2020 n. 24689

Nel danno da morte di un familiare, va risarcito anche il congiunto non convivente con il de cuius.
Il fatto che la coabitazione tra fratelli sia cessata, infatti, non vuol dire che si sia automaticamente allentata la comunione spirituale tra loro.
Il danno da lesione del rapporto parentale, peraltro, può scattare anche senza legami di sangue quando è presente una un'analoga relazione di affetto.
Al fratello unilaterale, quindi, va riconosciuta la stessa somma liquidata ai fratelli germani, non contando la circostanza che l'interessato abbia solamente la madre in comune con la vittima.
Secondo la Corte, la convivenza costituisce un elemento per dimostrare l'ampiezza e la profondità del rapporto affettivo con il danneggiato, ma non assurge a connotato minimo dell'esistenza di rapporti costanti.