La Centrale Rischi

Negli ultimi anni è cresciuto moltissimo il numero dei contenziosi tra le banche e i propri clienti, uno dei profili più interessanti di questa tipologia di contenzioso è rappresentato dall’illegittima segnalazione nei sistemi di valutazione del merito creditizio, nonché dal conseguente risarcimento del danno prodotto da tale fatto illecito.

E’ di fondamentale importanza (soprattutto per un imprenditore) evitare che il proprio nominativo o quello della propria azienda risulti segnalato quale “cattivo pagatore” in una delle tante banche dati che hanno come scopo quello di valutare il merito creditizio degli utenti.

Tale segnalazione negativa potrebbe innescare un pericoloso “effetto domino” potenzialmente in grado di provocare, nel peggiore dei casi, persino il fallimento della propria azienda.

La segnalazione negativa in una di queste banche dati comporta notevoli conseguenze non solo in quanto comporta la sostanziale impossibilità per l’imprenditore di accedere ad ulteriori fonti di finanziamento, ma anche perché potrebbe indurre gli altri istituti di credito (diversi da quello del segnalante) a procedere alla revoca degli affidamenti bancari già concessi o anche ad impedire al soggetto l’apertura di nuovi conti correnti.

La Centrale Rischi è un organismo istituito con la delibera del 16 maggio 1962 dal CICR affidato alla Banca D'Italia, la quale, si serve della Centrale per valutare se la clientela sia meritevole di accedere al credito bancario e quali siano i rischi correlati ai crediti concessi alla detta clientela. 

Profili di illegittimità delle segnalazioni nelle principali banche dati del sistema creditizio

I casi più frequenti di illegittima segnalazione nella Centrale dei Rischi e nelle banche dati SIC sono riconducibili a tre distinte fattispecie:

1) Mancata ricezione del preavviso - La prima fattispecie è rappresentata dalla segnalazione eseguita in mancanza del dovuto preavviso al cliente persona fisica, atteso che l’onere di dimostrare l’avvenuto invio della predetta comunicazione grava interamente sull’intermediario.

2) Errata valutazione dell’intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale del soggetto segnalato “a sofferenza” - Un ulteriore motivo di illegittima segnalazione consiste nell’errata valutazione del quadro patrimoniale/finanziario del soggetto segnalato.

L’iscrizione nel registro dei crediti “a sofferenza” nelle banche dati creditizie richiede un’attenta analisi da parte del soggetto intermediario, non potendo essa scaturire a seguito dell’inadempimento a un solo rapporto o in conseguenza di un ritardo di modesta entità nel pagamento del debito.

3) Mancato aggiornamento della segnalazione dopo il sopravvenuto accordo transattivo o dopo la riduzione del credito accertata giudizialmente - La terza fattispecie riguarda il caso della segnalazione inizialmente legittima che, in seguito di un accordo transattivo sopravvenuto tra il cliente e la banca, non sia mai stata aggiornata dall’istituto di credito stesso.

In questo caso il cliente avrà diritto sia alla cancellazione della segnalazione dalla data di stipula del piano di rientro sia il risarcimento del danno cagionato dal tardivo adempimento della banca.

Le voci di danno risarcibili e la loro quantificazione

Un’illegittima segnalazione può comportare sia un danno patrimoniale che un danno non patrimoniale.

Per quanto riguarda quello patrimoniale, il danno si concretizza soprattutto sotto il profilo della riduzione della possibilità di investimenti e del ridotto accesso al credito e tale danno sarà maggiore laddove il soggetto rivesta la qualifica di imprenditore.

Il danno non patrimoniale comprende una serie di componenti, ovvero del danno morale, danno da immagine e del danno alla reputazione personale e commerciale del soggetto ingiustamente segnalato. In tali casi si è parlato di violazione di diritti soggettivi assoluti riconosciuti dalla Carta Costituzionale, da cui discende il riconoscimento di un risarcimento rimesso alla valutazione equitativa dei giudici.

Il giudice è chiamato a verificare se la banca sia stata responsabile di una segnalazione errata e/o illegittima. Accertata tale responsabilità certamente il cliente segnalato avrà diritto al risarcimento del danno sia patrimoniale che morale subito.

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