Avvocato Andrea Cova
Assistenza in tutta Italia per ogni tipologia di responsabilità sanitaria
La Consulenza Tecnica D'Ufficio
La consulenza tecnica d'ufficio è l'attività
esercitata da un esperto, cui il giudice ricorre nell'ambito del processo per
ottenere nozioni specialistiche su dati di particolare complessità ovvero per
svolgere indagini che richiedono specifiche competenze e conoscenze.
Nel nostro ordinamento l’ art. 15, comma 1 della
l. n. 24/2017 ha introdotto l'obbligo del giudice,
nei giudizi di responsabilità sanitaria, di designare sempre un collegio di
almeno due consulenti/periti (medico legale e specialista clinico) prevedendo,
quanto ai requisiti che devono possedere detti esperti, che gli stessi abbiano “specifica
e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”.
Nelle CTU odontoiatriche, spesso viene nominato unicamente un odontologo forense che possiede la duplice competenza Medico-Legale ed Odontoiatrica.
Molto (se non tutto) è, tuttavia, lasciato all'apprezzamento discrezionale del giudice il quale, come ha rilevato il Consigliere della Corte di Cassazione dr. Marco Rossetti, può nominare qualunque esperto che reputi provvisto di competenza specifica (Il danno alla salute, Padova, 2017, pag. 448).
La norma indicata ha introdotto anche novità relative anche alla formazione degli albi dei consulenti e dei periti, prevedendo in essi l'indicazione e la documentazione delle «specializzazioni degli iscritti esperti in medicina» (comma 2), come pure - in sede di revisione – l'indicazione della «esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati»
È peraltro richiesto l'aggiornamento di detti albi «con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento» (comma 3).
Nella prassi giudiziaria normalmente accade che sia il giudice a chiedere al medico legale designato di proporre il nominativo di uno o più specialisti dai quali intenda essere affiancato nell'espletamento dell'incarico (ciò che implica, previamente, l'identificazione delle specializzazioni mediche necessarie per il compiuto svolgimento delle indagini peritali), spettando comunque al giudice la loro nomina.
La formulazione del quesito
Un'altra funzione fondamentale del giudice è la formulazione del quesito che non può essere, certo, demandata ai difensori delle parti o agli stessi consulenti ma deve essere il risultato di uno studio approfondito, a monte, della vicenda per cui è causa.
Sul contenuto del quesito viene a proposito quanto puntualmente rilevato da Rossetti nell'opera citata, ovvero i «CTU non possono compiere valutazioni di tipo giuridico sicché agli stessi non si può chiedere se la condotta del medico sia colposa o meno, se l'informativa resa al paziente sia stata corretta o se l'invalidità patita dalla vittima legittimi o meno l'erogazione di una pensione o di altra provvidenza» (M. Rossetti, op. cit., pag. 470).
E dunque, a dispetto di quanto si assistite in talune prassi istruttorie poco rigorose, non deve attendersi dai consulenti tecnici d'ufficio o dai periti risposte di natura propriamente giuridica come la configurabilità di una responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie, chiedendo persino la commisurazione del grado di responsabilità, come neppure la validità del consenso prestato dal paziente.
Dovrà, piuttosto, chiedersi al collegio peritale di accertare se le prestazioni rese dalla struttura e dagli esercenti le professioni sanitarie fossero indicate ed eseguite nel rispetto delle regole dell'arte medica, in conformità alle raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza, alle buone pratiche clinico assistenziali, nonché adeguate in rapporto al caso clinico concreto; se, con quale grado di certezza logico scientifica e in quale misura, i trattamenti effettuati od omessi abbiano comportato un aggravamento del quadro clinico del paziente o l'insorgenza di nuova patologia, mediante il richiamo a rilevanti evidenze scientifiche, con adeguata motivazione e indicazione della dottrina medico-legale e della letteratura scientifica più accreditate in relazione alla fattispecie, stimando, in caso affermativo, con opportuno giudizio di prognosi postuma, l'effettiva efficienza causale, in termini percentuali, di tali prestazioni sulle attuali condizioni di salute del paziente.
Del pari, potrà chiedersi al collegio peritale di accertare, attraverso la disamina della documentazione versata in atti, quali informazioni siano state fornite al paziente in ordine alla natura e alla portata del trattamento diagnostico-terapeutico, alle possibili complicanze, alle alternative praticabili e alle conseguenze della mancata terapia/atto sanitario, alla necessità di cure successive, senza dimenticare che è attraverso il più ampio e complesso processo comunicativo (che non si riduce alla sottoscrizione dei moduli di consenso informato) che è garantita al paziente una scelta pienamente autonoma e consapevole.
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