RESPONSABILITA' CIVILE OPERAI

Per responsabilità civile operai, si intende la responsabilità dell’imprenditore conseguente ad infortuni sul lavoro o malattia professionale; tale responsabilità espone l’azienda a conseguenze risarcitorie non valutabili preventivamente.

Ne consegue che l’impresa, se vuole evitare rilevanti immobilizzazioni a copertura del rischio potenziale, proteggere gli investimenti da eventi atipici particolarmente gravi e tutelare la stessa immagine aziendale, è costretta a ricorrere a forme di assicurazione privata per la responsabilità civile.

Lo strumento per la tutela del rischio in esame è rappresentato, appunto, dalla garanzia responsabilità civile verso prestatori di lavoro c.d. R.C.O. (Responsabilità Civile Operai), in genere abbinata alla R.C.T. (Responsabilità Civile Terzi).

La Garanzia RCO ha, infatti, il fine di tenere indenne l’imprenditore:

· dall’azione di rivalsa esperita dall’INAIL;

· dall’autonoma pretesa risarcitoria del dipendente (o dei suoi superstiti) a titolo di risarcimento del danno differenziale e di quello non coperto dall’assicurazione di legge.

Le clausole della R.C.O.

All’atto della stipula di una polizza per la garanzia R.C.O. è necessario prestare la massima attenzione e affidarsi a tecnici competenti, in quanto non è facile negoziare un contratto trovando il punto di equilibrio tra le esigenze di tutela dell’azienda e le disponibilità del mercato assicurativo italiano.

Non solo è importante stipulare un buon contratto con una Compagnia che offra garanzie, ma è anche fondamentale mantenere aggiornato il testo della polizza in ragione delle novità legislative.

L’ipotesi è attuale in quanto gli ultimi provvedimenti normativi in materia, estendendo l’applicazione della tutela sui luoghi di lavoro anche ai lavoratori autonomi ed ai soggetti equiparati ai lavoratori subordinati, hanno determinato la necessità di riesaminare il testo contrattuale delle polizze in essere.

In particolare, il problema che si pone all’attenzione dell’imprenditore contraente è quello di assicurarsi copertura per danni che egli debba risarcire a collaboratori non dipendenti che attualmente potrebbero essere esclusi dalla polizza, in quanto non ricompresi nella RCO, poiché non lavoratori subordinati, né nella RCT, poiché non considerati terzi.

È opportuno, pertanto, che in sede di rinnovo della polizza si chieda alla Compagnia assicuratrice di negoziare nuove condizioni che tengano presenti, per lo meno, le seguenti circostanze:

· estensione dell’applicazione della tutela sui luoghi di lavoro anche ai lavoratori autonomi ed ai soggetti equiparati ai lavoratori subordinati dal D.Lgs. n. 81/2008;

· determinazione di un momento certo da cui far partire la copertura (es.: consegna all’Assicurato del certificato di malattia professionale da parte del lavoratore o, in alternativa, ricezione da parte dell’Assicurato del Mod. 101 Prest. “Denuncia di malattia professionale” inviato dall’INAIL);

· determinazione degli obblighi dell’assicurato in caso di sinistro: l’obbli­go di denuncia deve esservi solo nel caso in cui abbia luogo l’inchiesta penale a norma della legge infortuni o vi sia stata la richiesta di risarcimento da parte del lavoratore o l’azione di rivalsa da parte dell’Istituto;

· impegno della Compagnia a ritenere in copertura sia le malattie insorte prima della stipula della polizza e manifestatesi durante il periodo di validità della polizza, sia le malattie manifestatesi dopo la scadenza della polizza.

Determinazione del premio, franchigia, massimale

Il premio assicurativo della garanzia R.C.O. è generalmente determinato in riferimento al parametro delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.

Risulta, tuttavia, che alcune Compagnie assicurative richiedono di specificare il numero degli assicurati. Ne consegue la necessità di aggiornare costantemente i dati forniti per evitare che, in caso di sinistro, il danno venga liquidato solo parzialmente sulla base del numero di lavoratori comunicato e non di quello effettivo.

In ogni caso, vuoi per questa ragione, vuoi per l’estensione della copertura assicurativa alle possibili richieste risarcitorie di nuovi soggetti, non dipendenti, al fine di evitare contestazioni in sede di liquidazione, sembra opportuno cambiare il parametro di riferimento dalle retribuzioni al fatturato.

Al fine di contenere il costo della polizza sono spesso previste in contratto franchigie per i risarcimenti dovuti ai sensi del codice civile.

Se la previsione di una parte di danno non coperta da assicurazione consente di abbassare il premio l’opportunità è da guardare con favore. Lo spirito della copertura assicurativa deve essere, infatti, quello di proteggere l’azien­da da rischi che le possano causare impreviste difficoltà o addirittura comprometterne l’attività. Per tale ragione è opportuno prevedere massimali ade­guati a fronteggiare eventi anche particolarmente gravi.

Contatta lo Studio Legale Cova per una consulenza compilando il modulo a fianco, raccontando cosa è accaduto e descrivendo le tue perplessità in proposito.

Indica anche nome, cognome, data di nascita e numero di telefono, per un immediato contatto.

Oppure prenota una videoconferenza con l'Avv. Andrea Cova scrivendo al nr. 338.1209218.