Responsabilità civile diretta

Per responsabilità civile diretta (RCD) si intende la responsabilità dolosa o colposa le cui conseguenze risarcitorie sono disciplinate dall'Art. 2043 del Codice Civile.

Si tratta di una responsabilità direttamente posta in capo a un soggetto per fatto doloso o colposo proprio e che è obbligato a risarcire il danno ai sensi dell'Art. 2043 del Codice Civile.

I rischi della responsabilità civile diversa da quella relativa ai veicoli a motore sono numerosi e possono riguardare ad esempio la proprietà di un fabbricato, l'attività professionale, la responsabilità per l'inquinamento, la responsabilità del datore di lavoro (RCT/O), etc.

Anche la responsabilità civile del proprietario e del conducente di un veicolo a motore per fatti connessi alla circolazione stradale è in origine diretta ma, in questa fattispecie, interviene una copertura assicurativa obbligatoria per legge che trasferisce direttamente sulla compagnia assicurativa il rischio del danno.

Per responsabile civile diretto si intende anche la persona giuridica, pubblica o privata, che è incaricata di espletare un pubblico servizio pubblico o aperto al pubblico (esempio classico sono gli Enti Pubblici, Regioni, Province e Comuni, Comunità Montane, Aziende di Fornitura di luce, gas, telefonia, acqua, servizi di igiene ambientale, ecc.).Il cittadino che abbia riportato un pregiudizio nell'integrità fisica a causa di colpa di un Ente Pubblico (esempio buca nella strada o nel marciapiede, cartello stradale posto ad altezza incongrua, olio o ghiaccio non segnalato sulla sede stradale, caduta di gravi dall'alto di fabbricati, ecc.).

L’art. 14 comma 1 del Codice della strada prevede che “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”. In giurisprudenza questa norma viene applicata soprattutto nel caso in cui la verificazione di un sinistro sia addebitabile proprio all’omessa manutenzione della strada da parte dell’ente a ciò deputato. In sede penale si pone il problema relativo al se l’ente gestore della strada risponda – di norma – del reato di lesioni; in sede civile, la questione riguarda la possibilità di imputare all’ente i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dai sinistri stradali.

In punto civilistico, vi è stata un’evoluzione giurisprudenziale. A partire dai primi anni duemila, la Cassazione ha mutato orientamento. In un primo momento, ha ammesso l’applicabilità dell’art. 2051quantomeno nei casi in cui la strada in questione non era di grandi dimensioni, risultando in tal caso non difficilmente controllabile. Più di recente, alcune pronunce hanno superato anche il requisito della ridotta dimensione della strada, applicando tout court il 2051: «L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile".

In punto penalistico, la Cassazione ravvisa un obbligo di garanzia in capo all’ente gestore della strada, in virtù dell’art. 14 del Codice della strada e dell’art. 2051 c.c. L’ente gestore risponde quindi ex art. 40 cpv. del codice penale quando, se avesse effettuato la dovuta manutenzione, l’evento non si sarebbe verificato. Secondo la Corte d'Appello di Milano se la buca è visibile il Comune non paga i danni (sentenza n.527 del 8 Febbraio 2017).Non tutte le irregolarità della strada o di un marciapiede, per avvallamento o rilievi, sono tali da configurare di per sé la responsabilità dell'amministrazione nell'eventualità di un incidente, dovendosi valutare la condotta poco accorta del pedone ogni volta che la sua condotta non accorta sia stata la causa esclusiva del fatto.

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