Sì al danno parentale ai fratelli anche se vivevano lontani dalla vittima, deceduta nell’incidente stradale. La mera lontananza geografica, infatti, non consente di presumere la mancanza di effettività della relazione affettiva tra i superstiti e il de cuius. E ciò specie oggi che Internet e smartphone consentono di mantenere vivo un rapporto fra congiunti anche a distanza, grazie ai collegamenti in video e voce. Insomma: non regge il ragionamento inferenziale con cui il giudice del merito giustifica il diniego del risarcimento. È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 15 luglio dalla terza sezione civile della Cassazione Grazie a Internet e smartphone la mera distanza geografica non consente di presumere la mancanza di effettività della relazione affettiva: non giustificata l’inferenza posta a fondamento del diniego
