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Risarcimento danni da immissioni

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Il mio Studio Legale si occupa da tanti anni di immissioni e consente ai clienti di ottenere la cessazione dell’attività molesta e il risarcimento dei danni, in collaborazione con periti specializzati in questa materia.

Il codice civile prevede all’art. 844 cc il divieto delle immissioni che superino la normale tollerabilità.

 

Nello specifico, il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni (propagazioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori e simili) provenienti dal fondo del vicino se queste ultime non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

 

L’autorità giudiziaria, nell’applicare tale regola, deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, potendo tenere conto della priorità di un determinato uso.

 

I presupposti per poter esperire l’azione contro le immissioni sono:

 

a) Il carattere materiale dell’immissione, che deve produrre conseguenze fisicamente misurabili sul fondo vicino; b) l’attualità della situazione di intollerabilità; c) la vicinanza (l’immissione deve provenire da un fondo vicino, non necessariamente contiguo.

 

RIMEDI

 

La giurisprudenza è unanime nel ritenere che un’immissione intollerabile, ma non illecita, faccia sorgere il diritto a un indennizzo.

 

Contro le immissioni intollerabili non autorizzate, invece, vengono in rilievo due rimedi, cumulabili tra di loro.

 

In primo luogo è esperibile un’azione risarcitoria che, secondo un orientamento,  dovrebbe essere valutata alla stregua dei presupposti di cui all’art. 2043 cc e richiederebbe, quindi, l’accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità. Saranno risarcibili i danni non patrimoniali e patrimoniali.

 

Secondo altro, maggioritario, orientamento, invece, si tratterebbe di una forma di responsabilità oggettiva che scatterebbe una volta che sia stato accertato il superamento del limite della normale tollerabilità.

 

In secondo luogo, avverso le immissioni, è possibile esperire una azione inibitoria avente lo scopo di farle cessare.

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Il danno non patrimoniale da "movida notturna".

 

Con la locuzione "movida notturna" ci si riferisce a tutte quelle forme di aggregazione sociale che si svolgono spesso su strada e si sviluppano prevalentemente nei centri urbani, in corrispondenza delle zone ove si concentrano le attività di ristorazione, di somministrazione di bevande alcoliche con annessi dehors e di discoteche.

 

La "movida", che sottende aspetti positivi di divertimento, può sfociare nella "mala movida" nei casi in cui degeneri in schiamazzi reiterati, risse, ubriacature, musica ad alto volume, danneggiamenti che danno vita a forme di degrado urbano e rendono invivibili per i residenti, le zone circostanti ai locali.

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