Errore medico e risarcimento danni
Avvocato malasanità
Lo Studio Legale COVA, specializzato in malasanità, assiste in tutta Italia i danneggiati da infezioni correlate all'assistenza sanitaria e i parenti di coloro che ne siano rimasti vittima, consentendogli di ottenere il giusto risarcimento.
Secondo i C.D.C. di Atlanta (Centers for Disease Control and Prevention), sono da considerare infezioni correlate all’assistenza quelle i cui sintomi e segni sono insorti a partire dal terzo giorno di ricovero in poi (dovendosi reputare “esterne” quelle presenti fin dall’ingresso in ospedale, cioè a dire insorte da due giorni prima del ricovero e fino ai primi due giorni di ricovero).
Le
infezioni correlate all’assistenza sanitaria rappresentano eventi del tutto
prevedibili ed evitabili, in quanto si tratta di una
delle complicanze più spesso osservate in pazienti
sottoposti ad intervento chirurgico o a procedure diagnostiche invasive.
Per tale motivo, risulta fondamentale la massima attenzione preventiva da parte
delle strutture sanitarie, attraverso misure adeguate a garantire la sterilità
degli ambienti, del personale e delle attrezzature che debbono essere
sottoposte a costante e continuo monitoraggio di tutte le componenti.
In sostanza, è ragionevole ritenere sia sussistente la responsabilità dell’Ente Ospedaliero nella genesi dell’infezione correlata all’assistenza, salvo che lo stesso non riesca a dimostrare che la propria struttura ed il proprio personale agirono nel pieno rispetto di diligenza e prudenza qualificata e proporzionata alla natura della prestazione e che venne fatto tutto il possibile per evitare il contagio in base alle indicazioni ampiamente condivise e pretese dalla letteratura scientifica, nonché dalle vigenti previsioni normative.
La struttura ospedaliera per andare esente da responsabilità, dovrà, quindi, non solo dimostrare di avere adottato dei protocolli per la prevenzione delle infezioni, ma anche dimostrare di averli posti in essere; prova, questa, che generalmente non viene mai fornita.Infatti, la Struttura Sanitaria avrebbe l’onere di documentare di aver posto in essere e rispettato le più idonee ed efficaci misure, attinenti specificamente (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo):
· a disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione di ambienti e materiali;
· alle modalità di lavaggio delle mani da parte del personale;
· all’uso dei dispositivi di protezione individuale;
· alle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
· al sistema di smaltimento dei rifiuti solidi;
· alla qualità dell’aria e degli impianti di condizionamento;
· alla modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
· all’organizzazione del servizio mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
· allo smaltimento dei liquami e alla pulizia di padelle e simili;
· all’istituzione di un sistema di sorveglianza e notifica;
· all’istituzione del Comitato Infezioni Ospedaliere ed alla relativa attività;
· ai criteri costruttivi strutturali atti a evitare le infezioni;
· al controllo e alla limitazione dell’accesso dei visitatori;
· al controllo dello stato di salute dei dipendenti e degli operatori (basti pensare che costituisce fattore favorente le infezioni anche il fatto che infermieri e medici possano operare in precarie condizioni di salute, eventualmente al fine di evitare decurtazioni stipendiali);
· all’adeguatezza del rapporto tra degenti e personale sanitario;
· alla pianificazione ed attuazione di continui controlli sulle attività di cui sopra.
L’infezione ospedaliera come “complicanza” dell’assistenza sanitaria
Nella letteratura scientifica sanitaria, una complicanza è un evento dannoso che insorge in un momento qualsiasi dell’iter terapeutico e che la medicina tende a considerare imprevedibile ed inevitabile.
È noto il principio generale espresso dalla giurisprudenza di legittimità (citiamo letteralmente dalla motivazione di Cassazione civile, sez. III, 30/06/2015, n. 13328, punto 3.4):
“Col lemma ‘complicanza‘, la medicina clinica e la medicina legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell’iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile. Tale concetto è inutile nel campo giuridico. Quando, infatti, nel corso dell’esecuzione di un intervento o dopo la conclusione di esso si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l’una:
- o tale peggioramento era
prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico,
a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le
‘complicanze’;
- ovvero tale peggioramento non era
prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli
estremi della ‘causa non imputabile’ di cui all’art. 1218 c.c., a nulla rilevando che la
statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le ‘complicanze’.
Da quanto esposto consegue, sul piano
della prova, che nel giudizio di responsabilità tra paziente e medico:
- o il medico riesce a dimostrare di avere tenuto una
condotta conforme alle leges
artis, ed allora egli va esente da
responsabilità a nulla rilevando che il danno patito dal paziente rientri o
meno nella categoria delle ‘complicanze’;
- ovvero, all’opposto, il medico quella prova non riesce a fornirla: ed allora non gli gioverà la circostanza che l’evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, giacché quel che rileva è se era prevedibile ed evitabile nel caso concreto.
Prevedibilità ed evitabilità del caso concreto che, per quanto detto, è onere del medico dimostrare” (Cass. III, 30/06/2015, n. 13328).
Assistenza Legale
Lo STUDIO LEGALE COVA, si occupa di tutte le fasi del complesso iter che consente di ottenere il giusto risarcimento: dalla prima valutazione per capire se si possa oppure no essere in presenza di una responsabilità sanitaria, alla valutazione medico-legale che effettua con i propri Consulenti di fiducia, alla considerazione degli aspetti giuridici della vicenda, fino alla gestione operativa della pratica in ambito stragiudiziale e – se necessario – giudiziale.
Ogni vertenza, infatti, viene avviata solamente a seguito del parere positivo del Medico Specialista nella materia afferente il caso e del Medico-Legale, che viene fornito entro trenta giorni dall'invio della documentazione completa.
Lo Studio Legale COVA si avvale in questa materia della collaborazione dei migliori specialisti Italiani in malattie infettive e instaura solamente azioni relative a pregiudizi rilevanti, supportate da un adeguato vaglio medico-legale e senza finalità meramente speculative.
Ogni caso di presunta responsabilità sanitaria che viene sottoposto all'attenzione dei professionisti dello Studio COVA, infatti, deve sempre ricevere una duplice valutazione: giuridica da parte del Legale e medica da parte del medico-legale, supportato dallo specialista nella materia afferente il caso e, solamente all’esito positivo del duplice controllo, la posizione viene accettata e la vertenza iniziata. (Leggi come lavoriamo),
I COSTI
Se il caso verrà reputato meritevole di attenzione, sarà cura del titolare dello Studio Legale illustrarVi le modalità per la sua gestione, dalla valutazione medico-legale e/o specialistica, alla gestione stragiudiziale della vertenza, fino – qualora necessario – alla proposizione dell’azione giudiziale di risarcimento danni.
Chi vi tutela per ottenere il risarcimento danni
Tutte le posizioni sono gestite direttamente dall'Avv. Andrea Cova.
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Prima ancora di incontrare i clienti, l'Avv. Andrea COVA è disponibile a un colloquio nella sede del proprio studio o in videoconferenza (WhatsApp, Skype, Zoom) fruibile anche da tablet e smartphone, per valutare la procedibilità del caso.
All'esito del colloquio, il cliente potrà decidere se procedere oppure no.
Con lo Studio Legale COVA avrai un gruppo di professionisti a Tua disposizione che valuterà il Tuo caso e Ti seguirà fino al risarcimento del danno, senza che, per i decessi e le grandi invalidità, Tu debba anticipare il compenso per l’Avvocato, il medico legale e il medico specialista.
Se ritieni di essere vittima di una INFEZIONE NOSOCOMIALE o sei il parente di una persona che ne è rimasta vittima, contatta lo Studio Legale COVA per sapere se hai diritto a un risarcimento dei danni che hai subito compilando il modulo a fianco, raccontando cosa è accaduto e descrivendo le tue perplessità in proposito.
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Ipotesi più frequenti
di Infezioni correlate all'assistenza sanitaria
SEPSI
La sepsi è una sindrome clinica di disfunzioni organiche potenzialmente letale causata da una risposta disregolata all'infezione (Leggi tutto).
infezioni da Klebsiella
Klebsiella pneumoniae è un agente infettivo, comune nelle strutture sanitarie, che causa infezioni delle vie urinarie e infezioni addominali e polmonite e polmonite ed è seconda solo all' Escherichia Coli come causa di infezioni del tratto urinario (Leggi tutto).
Polmoniti acquisite in ospedale
La polmonite acquisita in ospedale è quella che insorge dopo le prime 48 ore di ricovero e che non era clinicamente in incubazione al momento dell'ammissione in ospedale (Leggi tutto)
Infezione da Staphylococcus aureus
Lo Staphylococcus aureus è un germe patogeno che causa tipicamente infezioni cutanee e talvolta polmoniti, endocarditi e osteomieliti (Leggi tutto)
Osteomielite
L'osteomielite è un'infiammazione e distruzione dell'osso causata da batteri, micobatteri o funghi (Leggi tutto).
Infezioni da Meningite
La meningite è un’infiammazione delle membrane che avvolgono cervello e midollo spinale, le meningite (Leggi tutto).
Infezioni da
ulcere da decubito
Le ulcere da decubito sono aree di necrosi e ulcerazione in cui i tessuti vengono compressi tra prominenze ossee e superfici dure causate dalla pressione in combinazione con attrito, forze di taglio e umidità (Leggi tutto).
Setticemie correlate a catetere venoso centrale
Interessano con elevata frequenza pazienti dializzati e pazienti ricoverati in reparti di terapia intensiva a causa del frequente e multiplo posizionamento di cateteri vascolari venosi, l’utilizzo di specifici cateteri da ambiente intensivo per finalità cliniche come i cateteri in arteria polmonare, le circostanze di urgenza/emergenza in cui vengono spesso inseriti, l’utilizzo giornaliero ripetuto e la lunga permanenza a dimora del catetere (Leggi tutto)
Infezioni urinarie
Sono l’infezione più frequentemente acquisita in corso di ricovero in ospedale o struttura assistenziale sanitaria e il 70-80% di queste sono correlate alla presenza di catetere uretero-vescicale a permanenza (Leggi tutto).
Infezioni del sito chirurgico
Colpiscono mediamente il 2-5% dei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico elettivo e rappresentano complessivamente la più comune (20% circa) e la più costosa delle infezioni correlate all’assistenza (Leggi tutto).
Infezioni da
Costridium Difficile
La colite da Clostridium Difficile ha aumentato negli ultimi anni la propria incidenza e sta raggiungendo lo stafilococco meticillinico resistente come singolo agente eziologico responsabile di infezioni correlate all'assistenza (Leggi tutto)
Le infezioni nella dialisi
I pazienti dializzati sono ad alto rischio di infezione in considerazione della patologia di base e di numerosi fattori ambientali e procedurali. (Leggi tutto).
Le Infezioni Ospedaliere
L’infezione ospedaliera, come visto, è, per definizione, una infezione che non era presente all'ingresso del paziente in Ospedale ed i cui sintomi e segni insorgono nel corso del ricovero (a partire dal terzo giorno in poi). L’infezione trae spesso origine dalla presenza di microrganismi patogeni opportunisti in ambiente nosocomiale e può dare diritto – in alcuni casi e purché ricorrano determinate condizioni – ad un risarcimento danni in favore del paziente che l’ha contratta o, in caso di decesso, ai suoi congiunti.
Parlando di infezione ospedaliera e di risarcimento dei danni derivanti da “malasanità”, è necessario premettere che il sintagma “infezione ospedaliera” è privo di scientificità: rispetto ad esso, è più corretto riferirsi al concetto di “infezione correlata all’assistenza” sanitaria (I.C.A.), dal momento peraltro che il contagio può avvenire anche in ambiente non strettamente ospedaliero.
Si tratta, comunque, di un evento dotato di grande diffusione nell’esperienza nazionale, con costi elevatissimi a carico del sistema sanitario. Già molti anni fa sono stati emanati importanti provvedimenti per tentare di prevenire o arginare l’incidenza .
Tra questi, ricordiamo:
Le infezioni nosocomiali rappresentano, in ogni realtà sanitaria, un evento con morbilità, mortalità e costi aggiuntivi rilevanti e costituiscono, pertanto, una sfida significativa per la comunità scientifica.
L’ambiente di ricovero ospedaliero e delle comunità assistenziali è di per sé fattore di rischio, a causa della circolazione e presenza di germi patogeni ambientali. Essi sono – ormai di regola – resistenti agli antibiotici più comunemente utilizzati.
Tale multiresistenza si è sviluppata e selezionata a causa della pressione biologica generata dall’esteso utilizzo di antibiotici, spesso in modo eccessivo e/o inappropriato. La circolazione di germi antibiotico-resistenti in ambito nosocomiale determina il loro ruolo eziologico nelle infezioni correlate all’assistenza, amplificando la complessità e i costi terapeutici, nonché peggiorando notevolmente la prognosi.
L’insorgenza di una infezione ospedaliera è associata a pratiche sanitarie scorrette sotto il profilo della prevenzione di base e delle procedure ad alto profilo di isolamento in caso di germi ad elevata trasmissibilità e alta collettività.
Si calcola che, ogni anno, nell’Unione Europea circa 4,1 milioni di pazienti restino vittima di una infezione ospedaliera e almeno 37.000 pazienti muoiano per le relative conseguenze.
Le infezioni ospedaliere sono causate dalla presenza di microrganismi patogeni opportunisti in ambiente nosocomiale e costituiscono una delle problematiche più significative del nostro sistema sanitario. Esse si verificano di solito durante il ricovero e la degenza. Più raramente, insorgono dopo le dimissioni del paziente.
Si parla di:
Il rischio di contrarre una infezione ospedaliera riguarda prevalentemente i pazienti, ma anche – pur con minore frequenza – il personale sanitario, gli assistenti volontari, nonché studenti e tirocinanti.
I principali fattori di rischio sono caratterizzati da:
Prevenzione delle infezioni ospedaliere e responsabilità.
Le infezioni correlate all'assistenza sono tutte potenzialmente prevedibili attraverso comportamenti assistenziali, metodologie di diagnosi e cura correlati. Anche un corretto uso della terapia antibiotica può nel tempo ridurre i rischi di antibiotico resistenza dei germi che circolano nelle strutture assistenziali.
Pertanto, a fronte dell’emanazione di linee di guida interne, di programmi educazionali, di procedure operative, di sistemi di sorveglianza, di applicazione delle misure di prevenzione specifiche, di audit, e programmi di controllo, il verificarsi dell’evento infettivo si pone come prova di una inadempiente o errata procedura delle misure di prevenzione e si presta a sollevare un contenzioso legale in termini di responsabilità.
Sotto questo profilo, va rilevato che il danno subito a causa di un’infezione nosocomiale è danno ingiusto e comporta a carico del responsabile l’obbligo di risarcirlo.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è orientata pacificamente nel senso di richiedere al paziente la sola dimostrazione di avere avuto un contatto con una determinata struttura sanitaria per un trattamento astrattamente idoneo a determinare un’iniezione nosocomiale e la prova del danno (in questo caso da infezione-aggravamento delle condizioni cliniche o decesso) in seguito alla permanenza in quella determinata struttura.
Spetta, invece, alla struttura dimostrare che la diligenza nel suo operato e nei propri operatori, la speciale difficoltà dell’intervento, l’imprevedibilità di un determinato evento e che questo si è verificato per cause di forza maggiore, indipendenti dal suo comportamento.
Con riferimento al nesso di causa tra comportamento erroneo e insorgenza d’infezioni nosocomiali, la tendenza attuale della giurisprudenza di cassazione non è quella di individuare la causa precisa e/o la modalità specifica di insorgenza dell’infezione con criteri di certezza, ma quella di ricorrere alla prova presuntiva e al criterio della probabilità logica o razionale, fino al considerare l’aumento di rischio.
Fondamentale è quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 576/2008 e ribadito anche in seguito, è cioè che in caso di condotta omissiva (come è in genere nelle infezioni nosocomiali per inottemperanza alle procedure di prevenzione) vige il principio del più probabile che non: per il riconoscimento del nesso causale è sufficiente che sia individuata l’astratta compatibilità tra l’infezione e il trattamento sanitario ricevuto, in assenza di certezza in ordine ad altre cause alternative di spiegazione dell’origine dell’infezione o la corrispondenza, sotto il profilo cronologico, tra il momento di manifestazione dell’infezione e il periodo del ricovero.
Si tratta di una tendenza che ha molteplici giustificazioni:
- l’evidente difficoltà della ricostruzione precisa dell’eziologia dell’infezione generata molto spesso da microrganismi diffusi nell'ambiente e di origine certa;
- l’anonimato di molte delle prestazioni sanitarie implicate nel processo di prevenzione delle infezioni non permette l’individuazione della specifica condotta omissiva o positiva dei vari operatori, all'origine dell’insorgenza della patologia;
- la non sempre completa distinzione tra infezioni esogene (provocate da microrganismi provenienti dall'ambiente esterno) ed endogene (microrganismi che si virulentano nel paziente defecato);
- problematiche nella cronologia delle infezioni ospedaliere che si possono manifestare durante il ricovero o dopo la dimissione.
Tali criteri probabilistici determinano un vantaggio a favore del paziente consistente nell'inversione dell’onere della prova a carico della struttura che dovrà fornire la prova che l’inadempimento è stato determinato da cause a lei non imputabili.
Dall'analisi della giurisprudenza emerge che, una volta accertata la natura nosocomiale dell’infezione (in genere è sufficiente l’isolamento del germe responsabile, che rientri tra quelli ospedalieri) ne consegue quasi automaticamente anche il giudizio sulla negligenza degli operatori sanitari e della struttura, i cui doveri e oneri sono scaturiti da linee guida e protocolli che dovrebbero standardizzare il comportamento assistenziale secondo la migliore evidenza scientifica del momento.
In sostanza, quindi, vi è un’estrema difficoltà per la struttura di dimostrare di avere messo in atto tutte le procedure di asepsi volte a eliminare il rischio di contagio.
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Rassegna di giurisprudenza di Legittimità e Merito
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